Capo II

Art. 8

In vigore dal 22 lug 1967
La denuncia delle uve, prevista dall' del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963 n. 930, deve essere redatta, a cura dei conduttori interessati, in conformità del modulo B annesso al presente decreto e vistato dal Ministro per l'agricoltura e le foreste. Essa va presentata in tre esemplari allo stesso Comune presso il quale il conduttore ha denunciato i rispettivi terreni vitati già iscritti nell'Albo, non appena ultimate le operazioni di vendemmia nella propria azienda e comunque non oltre il decimo giorno dalla fine del periodo vendemmiale determinato annualmente con decreto del prefetto, a termini del primo comma dell'art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162. Il Comune, all'atto della presentazione della denuncia di cui sopra, restituisce al conduttore un esemplare della denuncia debitamente vidimata; trattiene presso di sè un altro esemplare per l'inoltro al locale ufficio imposte di consumo, dopo la scadenza del termine del periodo vendemmiale di cui sopra e trasmette subito il terzo esemplare della denuncia delle uve alla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, ai fini del rilascio al conduttore della ricevuta delle uve prevista dall' del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930. È in facoltà del conduttore denunciante richiedere al Comune la vidimazione di ulteriori esemplari della denuncia delle uve da esso presentata, predisposti a cura del conduttore medesimo. In tal caso il Comune appone su detti esemplari la dizione "duplicato".
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-05-24;506#art-8

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