Capo I
Art. 3
In vigore dal 22 lug 1967
Il Comune, all'atto della presentazione della denuncia da redigere in quattro esemplari - dopo accertato che la medesima risulta compilata in ogni parte - restituisce al conduttore un esemplare della medesima, debitamente integrata dagli estremi nello spazio all'uopo riservato.
Gli altri tre esemplari della denuncia devono essere trasmessi, a cura del Comune, al competente Ispettorato provinciale dell'agricoltura entro dieci giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione di cui al precedente .
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-05-24;506#art-3