Capo I

Art. 3

In vigore dal 22 lug 1967
Il Comune, all'atto della presentazione della denuncia da redigere in quattro esemplari - dopo accertato che la medesima risulta compilata in ogni parte - restituisce al conduttore un esemplare della medesima, debitamente integrata dagli estremi nello spazio all'uopo riservato. Gli altri tre esemplari della denuncia devono essere trasmessi, a cura del Comune, al competente Ispettorato provinciale dell'agricoltura entro dieci giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione di cui al precedente .
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-05-24;506#art-3

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Art. 3 Norme relative all'Albo dei vigneti e alla denuncia delle uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine "controllata" o "controllata e garantita". — Testo vigente | Portale Normativo