Capo I

Art. 1

In vigore dal 22 lug 1967
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Vista la legge 3 febbraio 1963, n. 116; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini; Vista la legge 11 maggio 1966, n. 302, contenente modifiche al suindicato decreto; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con i Ministri per l'industria, il commercio e l'artigianato e per le finanze; Decreta: . Per ciascun vino a denominazione di origine "controllata" o "controllata e garantita", i rispettivi terreni vitati, su denuncia dei conduttori interessati, debbono essere iscritti, a termini dell' del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, in un apposito albo, denominato "Albo dei vigneti del vino..." seguito dalla rispettiva denominazione di origine. Tale Albo è istituito dalla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura nella cui circoscrizione territoriale rientra la zona di produzione del relativo vino a denominazione di origine "controllata" o "controllata e garantita". Qualora detta zona ricada nella circoscrizione territoriale di due o più Camere di commercio, ciascuna di esse provvede alla istituzione dell'Albo per la parte di propria competenza. L'Albo dei vigneti è pubblico e, come tale, può essere consultato da chiunque ne abbia interesse. Copia dell'Albo viene depositata, a cura della Camera di commercio, presso i Comuni i cui territori rientrano in tutto o in parte nella zona di produzione del relativo vino a denominazione di origine "controllata" o "controllata e garantita".
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-05-24;506#art-1

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