Capo I
Art. 2
In vigore dal 22 lug 1967
La denuncia dei terreni vitati, da iscrivere nell'Albo dei vigneti, deve essere redatta, a cura dei conduttori interessati, in conformità del modulo A annesso al presente decreto e vistato dal Ministro per l'agricoltura e le foreste.
La denuncia di cui sopra deve essere presentata al Comune nella cui circoscrizione territoriale rientrano i terreni vitati da iscrivere nell'Albo.
Nel caso di aziende viticole, i cui vigneti ricadono nel territorio di due o più Comuni, la denuncia deve essere presentata al Comune in cui si trova il centro aziendale, a condizione che detto Comune sia compreso nella zona delimitata per la produzione delle uve. In mancanza di detto centro, la denuncia deve essere presentata al Comune nel cui territorio rientra la maggior parte della superficie dei vigneti da iscrivere nell'Albo.
La denuncia al Comune va presentata entro sei mesi dalla data di pubblicazione del decreto presidenziale di riconoscimento della denominazione di origine "controllata" o "controllata e garantita" del vino, salvo che nel suddetto decreto non sia stato transitoriamente stabilito un termine diverso.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-05-24;506#art-2