Capo I
Art. 7
In vigore dal 22 lug 1967
L'impianto dei vigneti, sia nuovi sia in sostituzione di quelli già iscritti nell'Albo, deve essere denunciate entro sei mesi dalla data dell'impianto stesso, secondo le modalità e formalità previste nei precedenti .
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-05-24;506#art-7