Capo II

Art. 12

In vigore dal 22 lug 1967
I conduttori o gli aventi diritto che, avendo effettuato la vinificazione in proprio, vendono, con unico atto di cessione, tutto il mosto o il vino ottenuto dalle quote di uva di propria pertinenza, devono trasferire all'acquirente, previa annotazione nello spazio all'uopo riservato, le rispettive ricevute delle uve, effettuando le debite registrazioni nella scheda di produzione prescritta dall'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, con le modalità e formalità di cui al decreto ministeriale 23 settembre 1965. Qualora, invece, la vendita del mosto o del vino di cui al comma precedente venga effettuata frazionatamente, la Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura competente per territorio, su richiesta del conduttore o degli aventi diritto, provvede a frazionare la ricevuta di produzione delle uve - ad essi rilasciata a termini del precedente - in più ricevute, a taglio fisso, corrispondenti nel complesso al quantitativo di mosto o vino previsto nella ricevuta di produzione delle uve. Tali ricevute, riunite in libretto, intestato al conduttore o all'avente diritto, devono essere redatte in conformità del modulo E annesso al presente decreto e vistato dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste. La Camera di commercio, all'atto del rilascio delle ricevute frazionate, ritira dagli interessati la ricevuta di produzione delle uve di cui si richiede il frazionamento, annotando su di essa gli estremi delle ricevute frazionate. Il conduttore o gli aventi diritto per ogni singola cessione di mosto o vino, devono trasferire all'acquirente, previa annotazione nello spazio all'uopo riservato, le relative ricevute frazionate, effettuando anche le debite registrazioni nella scheda di produzione, come previsto nel primo comma del presente articolo. Nelle ricevute i conduttori o gli aventi diritto devono dichiarare, nel caso in cui il disciplinare lo consenta, se il mosto o il vino oggetto della vendita, abbia o meno usufruito della correzione di cui al successivo . Le ricevute trasferite devono essere allegate, a cura dell'acquirente, nell'apposito registro di magazzino di carico e scarico prescritto dall' del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-05-24;506#art-12

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