Capo II

Art. 17

In vigore dal 22 lug 1967
Le violazioni alle disposizioni contenute nel presente decreto sono punite a termini degli articoli 33 e 34 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 24 maggio 1967 SARAGAT MORO - RESTIVO - ANDREOTTI - PRETI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 4 luglio 1967 Atti del Governo, registro n. 212, foglio n. 20. - GRECO
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