Capo II
Art. 17
In vigore dal 22 lug 1967
Le violazioni alle disposizioni contenute nel presente decreto sono punite a termini degli articoli 33 e 34 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 24 maggio 1967
SARAGAT
MORO - RESTIVO - ANDREOTTI - PRETI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 luglio 1967
Atti del Governo, registro n. 212, foglio n. 20. - GRECO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-05-24;506#art-17