Capo II
Art. 14
In vigore dal 22 lug 1967
Ai sensi e per gli effetti di cui all', quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, i conduttori o gli aventi diritto che abbiano vinificato in proprio le quote di uva di propria spettanza, devono indicare, all'atto della denuncia annuale di produzione e delle giacenze di mosto e vino, distintamente dagli altri prodotti vinicoli, il quantitativo di vino a denominazione di origine "controllata" o "controllata e garantita", specificando per ciascuno di detti vini, la corrispondente denominazione di origine e gli estremi della ricevuta di produzione delle uve rilasciata dalla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura.
All'atto della denuncia annuale del mosto o del vino ottenuto dalle uve denunciate, i conduttori o gli aventi diritto devono dichiarare altresì, nei casi in cui la correzione sia consentita dal disciplinare, se abbiano o meno usufruito di detta correzione, indicando, in caso affermativo, la quantità di uva, mosto o vino acquistato da terzi, nonché la percentuale della correzione, espressa in vino.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-05-24;506#art-14