Capo II
Art. 10
In vigore dal 22 lug 1967
La Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, effettuati i controlli di cui al precedente , rilascia ai conduttori, tramite il Comune, la ricevuta prevista dall' del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, conservandone copia da allegare alle denuncie di produzione delle uve dei rispettivi conduttori.
In caso di riparto delle uve tra il conduttore ed altri aventi diritto nell'ambito aziendale (compartecipanti, mezzadri, coloni, ecc.), oppure nel caso che il conduttore abbia ceduto o intenda cedere a terzi l'uva denunciata, la Camera di commercio, su richiesta del conduttore, provvede a frazionare la ricevuta di cui al comma precedente in due o più ricevute, secondo le indicazioni all'uopo precisate dal conduttore medesimo nei quadri e relativi questionari della denuncia delle uve (Mod. B).
La ricevuta, o, in caso di frazionamento, le ricevute, devono essere redatte in conformità dei moduli C e D annessi al presente decreto e vistati dal Ministro per l'agricoltura e le foreste (il modulo C per il conduttore o aventi diritto e il modulo D per gli acquirenti).
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-05-24;506#art-10