Capo I
Art. 6
In vigore dal 22 lug 1967
Le variazioni di consistenza dei terreni vitati già iscritti nell'Albo dei vigneti, nonché tutte le modificazioni dei sistemi di coltivazione apportate agli stessi devono essere denunciate, a cura dei conduttori interessati, alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per il tramite del Comune, nel termine di 60 giorni.
Le denuncie di cui sopra devono essere corredate da una dichiarazione dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura attestante che le variazioni o modifiche apportate rispondono o comunque non sono in contrasto con le disposizioni contenute nel disciplinare di produzione del rispettivo vino a denominazione di origine.
Le variazioni nella conduzione dei terreni vitati già iscritti nell'Albo, devono essere denunciate, da parte del conduttore subentrante, entro 60 giorni con lettera raccomandata alla Camera di commercio.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-05-24;506#art-6