Capo I
Art. 5
In vigore dal 22 lug 1967
La Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura raggruppa per Comune le denuncie ad essa pervenute e provvede ad istituire l'Albo dei vigneti iscrivendo, sotto il nome del conduttore denunciante, i terreni vitati destinati alla produzione del rispettivo vino a denominazione di origine.
Nell'Albo, oltre al cognome, nome ed indirizzo del conduttore, debbono essere riportate, in particolare, le seguenti indicazioni:
a) data di iscrizione nell'Albo e rispettivo numero di matricola;
b) località (comune, frazione, contrada) nella quale ricadono i terreni vitati ammessi dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura;
c) entità della superficie dei terreni vitati, distinta per tipo di coltura (promiscua o specializzata), con a fianco la quantità massima di uva e corrispondente quantitativo di vino avente diritto alla ricevuta di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, in base alle condizioni previste nel rispettivo disciplinare di produzione;
d) annotazioni delle denuncie di variazioni di cui agli del presente decreto.
La Camera di commercio, dopo le operazioni di iscrizione nell'Albo, restituisce al conduttore un esemplare della denuncia, annotando, negli spazi all'uopo riservati, le indicazioni di cui alle lettere a) e c) del comma precedente.
Avverso le risultanze della denuncia di cui sopra il conduttore, entro 30 giorni dalla data di ricezione della denuncia medesima, può ricorrere al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-05-24;506#art-5