Capo II
Art. 11
In vigore dal 22 lug 1967
I conduttori e gli aventi diritto (compartecipanti, mezzadri, coloni, ecc.) che conferiscono le uve alle Cantine sociali o agli Enopoli, devono trasferire ai predetti organismi - previa annotazione nello spazio all'uopo riservato - le ricevute ad essi rilasciate dalla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura.
Le cantine sociali e gli Enopoli devono conservare le ricevute di cui al comma precedente ai fini della denuncia di produzione del rispettivo vino a denominazione di origine.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-05-24;506#art-11