Capo II

Art. 11

In vigore dal 22 lug 1967
I conduttori e gli aventi diritto (compartecipanti, mezzadri, coloni, ecc.) che conferiscono le uve alle Cantine sociali o agli Enopoli, devono trasferire ai predetti organismi - previa annotazione nello spazio all'uopo riservato - le ricevute ad essi rilasciate dalla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura. Le cantine sociali e gli Enopoli devono conservare le ricevute di cui al comma precedente ai fini della denuncia di produzione del rispettivo vino a denominazione di origine.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-05-24;506#art-11

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Art. 11 Norme relative all'Albo dei vigneti e alla denuncia delle uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine "controllata" o "controllata e garantita". — Testo vigente | Portale Normativo