Capo II
Art. 13
In vigore dal 22 lug 1967
La correzione dei mosti e vini a denominazione di origine "controllata" o "controllata e garantita" - nei limiti e con le modalità previsti dai rispettivi disciplinari di produzione - con uve, mosti e vini provenienti anche da zone diverse da quella delimitata dai disciplinari medesimi, può essere effettuata dai viticoltori produttori di vino singoli o associati, nonché dai vinificatori delle uve e, se non effettuata da essi, dal primo acquirente del mosto o del vino.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-05-24;506#art-13