Capo I
Art. 4
In vigore dal 22 lug 1967
Entro trenta giorni dalla data di ricezione della denuncia, l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, eseguiti gli opportuni accertamenti, trattiene presso di sè un esemplare della denuncia e trasmette alla locale Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura gli altri due esemplari della medesima, corredandola - a termini dell' del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930 - di una dichiarazione attestante che i terreni vitati da iscrivere nell'Albo rispondono ai requisiti prescritti nel disciplinare di produzione del rispettivo vino a denominazione di origine "controllata" o "controllata e garantita".
Qualora esistano i Consorzi volontari di cui all'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura potrà avvalersi della loro collaborazione per gli accertamenti di cui sopra.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-05-24;506#art-4