Art. 9

In vigore dal 9 lug 1967
Le domande di concessione per derivazione di acqua di cui al testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, saranno esaminate con precedenza dai competenti uffici del Ministero dei lavori pubblici quando siano inoltrate in vista della esecuzione di opere di bonifica o di miglioramento fondiario concernenti la raccolta, la captazione e la distribuzione di acque a scopo irriguo o potabile.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-05-22;446#art-9

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