Art. 5
In vigore dal 9 lug 1967
Per le opere di miglioramento fondiario ammesse alle provvidenze contributive o creditizie la liquidazione del beneficio statale relativo ai lavori edili e fondiari viene effettuata, nei limiti della spesa ammessa, mediante l'applicazione, ai quantitativi di lavori eseguiti, dei prezzi unitari approvati in sede di concessione, con l'aggiunta di una prefissa aliquota per spese generali ed oneri vari, indipendentemente dalla spesa effettivamente sostenuta dal beneficiario e dalle modalità di esecuzione delle opere.
La spesa relativa ai macchinari e alle attrezzature mobili dovrà, in ogni caso, essere documentata con fatture debitamente quietanzate.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-05-22;446#art-5