Art. 2

In vigore dal 9 lug 1967
Le condizioni di stato ed i requisiti personali di cui sia necessario l'accertamento ai fini delle concessioni di cui al precedente articolo possono essere comprovati mediante dichiarazione, anche contestualmente alla domanda, rilasciata dall'interessato sotto la propria personale responsabilità e recante la sua firma autenticata. La autenticazione può essere compiuta anche mediante l'attestazione da parte del segretario comunale o di un funzionario dell'ufficio competente a ricevere l'istanza, all'uopo designato, che la firma è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità personale dell'interessato, che può essere effettuata in base all'esibizione di un documento di riconoscimento rilasciato da un'Amministrazione statale o comunale.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-05-22;446#art-2

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