Art. 4

In vigore dal 9 lug 1967
Le varianti ai progetti di opere o di altre iniziative ammesse ai contributi o alle agevolazioni creditizie sono approvate, ai fini dell'intervento finanziario dello Stato, in via preventiva, dall'organo che ha disposto la concessione delle agevolazioni predette. Tuttavia, quando la variante non altera le finalità tecnico-economiche dell'iniziativa ed il suo importo non supera il 10 per cento della spesa complessiva ammessa, può essere approvata in sede consuntiva dal funzionario incaricato di eseguire l'accertamento di avvenuta esecuzione dell'opera. L'approvazione della variante in sede consuntiva non potrà determinare aumento dell'impegno di spesa assunto in sede di concessione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-05-22;446#art-4

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