Art. 3

In vigore dal 9 lug 1967
I progetti di opere di miglioramento fondiario, per la cui esecuzione sia stata chiesta la concessione di contributi o di agevolazioni creditizie, sono sottoposti al parere: 1) dell'ufficiale sanitario comunale o consorziale quando trattasi: a) di fabbricati rurali ad uso abitazione e dei relativi servizi igienico-sanitari; b) di impianti di valorizzazione dei prodotti agricoli, ivi compresi gli impianti di disinfestazione, fatte salve le disposizioni relative a particolari tipi di tali impianti; 2) del medico provinciale, quando trattasi di acquedotti rurali o opere di provvista di acqua potabile. Salvo quanto previsto al n. 1), lettera b) i pareri di cui al precedente comma sostituiscono quelli demandati da altre disposizioni alle autorità sanitarie. I progetti di acquedotti rurali rientranti nelle opere di miglioramento fondiario sono sottoposti al parere del Comitato tecnico provinciale per la bonifica integrale, in sostituzione di ogni altro parere degli organi consultivi del Ministero dei lavori pubblici, ferme restando le attribuzioni del Genio civile, salva l'applicazione delle norme del testo unico 11 dicembre 1933, numero 1775, e successive disposizioni per quanto concerne l'utilizzazione di acque pubbliche.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-05-22;446#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo