Art. 8

In vigore dal 9 lug 1967
Gli ordini di accreditamento emessi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per la concessione di contributi in conto capitale rimasti in tutto o in parte inestinti alla fine dell'esercizio finanziario, sono trasportati integralmente, o per la parte inestinta, all'esercizio successivo.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-05-22;446#art-8

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