Art. 12

In vigore dal 9 lug 1967
I progetti esecutivi delle opere pubbliche di bonifica, quando il loro importo non superi lire 25 milioni, sono approvati in linea tecnica, previa istruttoria dell'Ufficio del genio civile, dai comitati tecnici provinciali per la bonifica, istituiti dall' del decreto-legge 18 novembre 1929, n. 207, convertito nella legge 31 marzo 1930, n. 279. Per l'istruttoria dei progetti di importo superiore a 25 milioni, dopo l'esame del Comitato tecnico provinciale per la bonifica ai sensi dell'ultimo comma dell' della legge 2 giugno 1930, n. 755, è richiesto il parere dell'ispettore generale del Genio civile, capo dell'ufficio tecnico del Provveditorato alle opere pubbliche, quando l'importo dei progetti non superi lire 100 milioni, ovvero del Comitato tecnico amministrativo del Provveditorato alle opere pubbliche, quando l'importo dei progetti ecceda lire 100 milioni e non superi lire 500 milioni, ovvero del Consiglio superiore dei lavori pubblici, quando l'importo dei progetti superi lire 500 milioni. Restano ferme le disposizioni che regolano la competenza del Magistrato alle acque, del Magistrato per il Po, nonché le disposizioni stabilite per i casi d'urgenza dall'art. 19 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-05-22;446#art-12

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