Art. 10
In vigore dal 9 lug 1967
La liquidazione finale dei contributi previsti dall'articolo 31 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, può effettuarsi anche prima della scadenza del termine di cui all'art. 91, ultimo comma, del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, purchè sia accertato l'avvenuto attecchimento delle piante.
Su tali contributi possono essere liquidati acconti, in base a stati di avanzamento, fino a due terzi della somma concessa.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-05-22;446#art-10