Art. 11
In vigore dal 9 lug 1967
Il piano di coltura e di conservazione del bosco di cui al penultimo comma dell'art. 91 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, deve essere redatto dall'Ispettorato ripartimentale delle foreste competente per territorio ed approvato dall'Ispettorato regionale forestale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-05-22;446#art-11