Art. 6
In vigore dal 9 lug 1967
Per le opere ammesse alle provvidenze contributive o creditizie e consistenti in impianti per la lavorazione, conservazione, disinfestazione, trasformazione e vendita dei prodotti agricoli, zootecnici e forestali ovvero in opere interaziendali, qualora l'importo dei lavori edili e superiore a 50 milioni di lire, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha facoltà di nominare una Commissione per l'accertamento dell'esecuzione dei lavori anche in corso d'opera.
La Commissione sarà composta da due funzionari del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e da uno del Corpo del genio civile.
Se l'accertamento riguarda impianti di disinfestazione di prodotti agricoli o zootecnici, la Commissione è integrata da un funzionario dell'Ufficio sanitario provinciale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-05-22;446#art-6