Art. 7

In vigore dal 9 lug 1967
Alla concessione, liquidazione e pagamento del concorso statale sui mutui di miglioramento a tasso agevolato si provvede con unico decreto, sulla base di elenchi trasmessi dagli Istituti di credito mutuanti e redatti ai sensi dell'art. 53 del regolamento alla legge sul credito agrario, di cui al decreto ministeriale 23 gennaio 1928, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 1928. Gli elenchi di cui al precedente comma possono essere inoltrati ai competenti organi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste a scadenza bimestrale. Nella prima applicazione della legge 27 ottobre 1966, n. 910, i rapporti in materia di credito agrario di miglioramento, instaurati in base a nulla osta emessi dai competenti organi anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto e per i quali non è stato ancora emanato l'atto formale di concessione del concorso statale, sono definiti sulla base delle competenze stabilite dall'art. 35 della legge 2 giugno 1961, n. 454.
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