Art. 14

In vigore dal 9 lug 1967
Le disposizioni del presente decreto si applicano oltre che per la concessione dei contributi e delle agevolazioni creditizie di cui alla legge 27 ottobre 1966, n. 910, anche per gli analoghi interventi previsti da altre leggi. Il presente decreto munito del sigillo dello Stato sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 22 maggio 1967 SARAGAT MORO - RESTIVO - COLOMBO - MANCINI - MARIOTTI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 20 giugno 1967 Atti del Governo, registro n. 211, foglio n. 150. - GRECO
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-05-22;446#art-14

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