Art. 13
In vigore dal 9 lug 1967
Per l'accertamento del costo derivante dall'esecuzione di operazioni collettive di raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita dei prodotti agricoli e zootecnici, ammesse ai benefici previsti dall' della legge 27 ottobre 1966, n. 910, si applica l' della legge 30 giugno 1954, n. 493, in base a criteri che saranno determinati annualmente con decreti del Ministro per l'agricoltura e le foreste.
Per quanto riguarda il concorso negli interessi dei prestiti per le anticipazioni agli agricoltori conferenti si terrà conto degli elenchi presentati dagli enti gestori e contenenti per ciascun conferente l'indicazione del quantitativo del prodotto conferito e l'importo dell'acconto concesso.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-05-22;446#art-13