Sez. II

Art. 68

Reintegrazione del fondo

In vigore dal 5 lug 1977
Il titolo relativo alla spesa di cui si è disposta l'autorizzazione deve essere emesso entro il termine massimo di tre mesi decorrenti dalla data dell'autorizzazione al prelevamento di cui all'articolo precedente. Qualora l'autorizzazione sia stata concessa nel mese di dicembre il relativo titolo di spesa deve essere emesso entro la chiusura dell'esercizio finanziario. L'importo del titolo relativo alla spesa di cui è stata disposta l'anticipazione viene fatta affluire, a cura del contabile del portafoglio, sul conto corrente sul quale è stata fatta gravare l'anticipazione. Le eventuali spese per differenze di cambio, per operazioni bancarie e per commissioni valutarie saranno imputate al bilancio del Ministero degli affari esteri.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-01-05;18#art-68

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Reintegrazione del fondo (Art. 68 Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri.) — Testo vigente | Portale Normativo