Titolo III›Sez. I
Art. 63
Emissione anticipata di ordini di pagamento
In vigore dal 5 mar 1967
Il Ministero degli affari esteri è autorizzato ad emettere nel mese di dicembre, con imputazione al nuovo anno finanziario, ordinativi diretti e ordini di accreditamento per la somministrazione di fondi agli uffici all'estero.
Gli ordinativi diretti e gli ordini di accreditamento di cui al comma precedente sono ammessi a pagamento dal 1 gennaio successivo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-01-05;18#art-63