Sez. II

Art. 65

Ripartizione del fondo

In vigore dal 5 lug 1977
Con decreto del Ministro per gli affari esteri di concerto con il Ministro per il tesoro, all'inizio dell'esercizio finanziario, lo stanziamento inscritto al capitolo di cui all' viene ripartito su appositi conti correnti aperti presso istituti bancari indicati nel decreto stesso. Nel corso dell'esercizio con le stesse modalità può farsi luogo a variazioni nella ripartizione di cui al comma precedente. Gli interessi maturati sui conti correnti bancari debbono essere versati, non appena accreditati dagli istituti di credito, allo stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-01-05;18#art-65

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Ripartizione del fondo (Art. 65 Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri.) — Testo vigente | Portale Normativo