Sez. II

Art. 66

Spese da sostenere sul fondo

In vigore dal 5 lug 1977
Sulle quote assegnate secondo la ripartizione prevista dall'articolo precedente possono essere prelevate le somme occorrenti per la effettuazione di spese di assoluta urgenza per le quali con la normale procedura non si renderebbe possibile la tempestiva disponibilità dei normali fondi di bilancio. Le spese di cui al precedente comma possono concernere esclusivamente: stipendi, altri assegni fissi e indennità di sistemazione spettanti per legge al personale di ruolo e non di ruolo in servizio all'estero; fitti passivi e canoni di servizio a carico del Ministero degli affari esteri per locali situati all'estero; spese per interventi improrogabili da eseguirsi su immobili siti all'estero qualora ricorrano ragioni di grave pregiudizio alla incolumità nonché spese determinate da urgente opera di manutenzione, riparazione o arredamento di sedi all'estero in occasione di visite di Stato o di governo; spese per l'assistenza a connazionali a seguito di calamità, naufragi, disastri e per interventi urgenti di protezione e di difesa; nonché spese indilazionabili per trasferimento di personale in servizio all'estero nei casi in cui si renda impossibile l'ulteriore permanenza nella sede; contributi ad enti ed organizzazioni internazionali, stabiliti per legge; spese per la partecipazione di delegati e funzionari italiani a congressi e conferenze internazionali nonché a riunioni presso enti ed organizzazioni internazionali; spese per visite del Presidente della Repubblica e di membri del Governo italiano in Paesi stranieri; spese postali, telefoniche e telegrafiche degli uffici all'estero.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-01-05;18#art-66

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Spese da sostenere sul fondo (Art. 66 Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri.) — Testo vigente | Portale Normativo