Sez. III

Art. 70

Riscossione di diritti per atti consolari

In vigore dal 5 mar 1967
I diritti dovuti per atti degli uffici consolari sono determinati dalle norme sulla tariffa consolare. I diritti di cui al comma precedente percepiti dalle Missioni diplomatiche e dagli uffici consolari di I e di II categoria si acquisiscono interamente all'erario.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-01-05;18#art-70

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