Sez. III
Art. 72
Onere delle spese degli uffici consolari di II categoria - rimborsi e contributi
In vigore dal 5 mar 1967
Le spese per il funzionamento degli uffici consolari di II categoria sono a carico dei titolari degli uffici stessi.
Sono ammesse a rimborso le spese postali, telegrafiche e telefoniche, e per sussidi ai connazionali.
Il Ministero fornisce la bandiera, lo scudo, i sigilli e i timbri di ufficio, stampati e materiale di cancelleria.
Ai titolari dei predetti uffici il Ministero può concedere contributi per le spese di ufficio e per quella di rappresentanza. I rimborsi e i contributi sono rimessi ai titolari degli uffici consolari di II categoria tramite la Missione diplomatica o l'ufficio di I categoria cui essi rendono i conti a norma dell'.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-01-05;18#art-72