Sez. II
Art. 69
Chiusura del fondo
In vigore dal 5 lug 1977
Entro il 31 gennaio dell'esercizio immediatamente successivo il Ministro per gli affari esteri dispone la chiusura del fondo mediante il versamento all'apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata istituito in corrispondenza a quello della spesa di un importo pari allo stanziamento di cui al precedente .
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-01-05;18#art-69