Sez. III
Art. 71
Onere delle spese per le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari di I categoria
In vigore dal 5 mar 1967
Tutte le spese per il mantenimento e il funzionamento delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari di I categoria sono a carico dello Stato, comprese in particolare le spese di cancelleria, di pulizia, di energia e di riscaldamento.
Sono abrogate le norme che pongono parzialmente o totalmente a carico dei titolari o dei reggenti delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari di I categoria le spese di cui al comma precedente.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-01-05;18#art-71