Sez. II
Art. 67
Prelevamenti
In vigore dal 5 lug 1977
I prelevamenti sui conti correnti di cui al precedente sono disposti dal Ministro per gli affari esteri, o per sua delega da un Sottosegretario di Stato o dal direttore generale del personale con la procedura indicata nei commi che seguono.
L'autorizzazione al prelevamento deve essere sottoposta al Ministero del tesoro - contabile del portafoglio - il quale, accertata l'esistenza delle disponibilità della somma da anticipare sul relativo conto corrente, la restituisce al Ministero degli affari esteri col proprio benestare, entro tre giorni dalla effettiva ricezione.
Sulla autorizzazione stessa il direttore della ragioneria centrale presso il Ministero degli affari esteri appone il visto ove non abbia nulla da osservare.
Eseguiti gli adempimenti di cui ai commi precedenti, il Ministero degli affari esteri dà immediatamente corso alla operazione ordinando all'istituto bancario di provvedere, al netto di ogni spesa, all'accreditamento della somma da anticipare.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-01-05;18#art-67