Sez. II

Art. 64

Finalità del fondo

In vigore dal 5 lug 1977
Allo scopo di effettuare prontamente i pagamenti delle spese di cui al successivo per le quali già figurino appositi stanziamenti nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri, è istituito nel predetto stato di previsione un capitolo denominato "Fondo di anticipazione per le spese urgenti del Ministero degli affari esteri e degli uffici diplomatici e consolari", con uno stanziamento da fissarsi annualmente con la legge di approvazione del bilancio dello Stato.

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-01-05;18#art-64

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Finalità del fondo (Art. 64 Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri.) — Testo vigente | Portale Normativo