Sez. II
Art. 64
Finalità del fondo
In vigore dal 5 lug 1977
Allo scopo di effettuare prontamente i pagamenti delle spese di cui al successivo per le quali già figurino appositi stanziamenti nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri, è istituito nel predetto stato di previsione un capitolo denominato "Fondo di anticipazione per le spese urgenti del Ministero degli affari esteri e degli uffici diplomatici e consolari", con uno stanziamento da fissarsi annualmente con la legge di approvazione del bilancio dello Stato.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-01-05;18#art-64