Sez. III
Art. 73
Contabilità degli uffici consolari di II categoria
In vigore dal 5 mar 1967
I Consoli generali e i Consoli di II categoria rendono il conto e versano l'importo dei diritti percepiti, nonché di ogni altra eventuale entrata, alla Missione diplomatica da cui dipendono. Alla Missione stessa rendono il conto delle spese che possono essere ammesse a rimborso.
Ai medesimi adempimenti di cui al comma precedente sono tenuti i vice consoli e gli agenti consolari di II categoria nei confronti della Missione diplomatica o dell'ufficio consolare di I categoria da cui dipendono e, qualora dipendano da altro ufficio di II categoria, nei riguardi della Missione diplomatica.
La Missione diplomatica o l'ufficio consolare di I categoria sopra indicati controllano i conti e li trasmettono al Ministero con il visto di approvazione o con le proprie osservazioni.
I capi degli uffici consolari di II categoria, in relazione alle attribuzioni esercitate, sono responsabili dell'applicazione della tariffa consolare; delle operazioni di riscossione; della custodia delle marche consolari, dei passaporti e degli altri valori loro affidati dall'ufficio cui essi rendono il conto ai sensi del comma precedente, nonché dei depositi di pertinenza di terzi.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-01-05;18#art-73