Sez. III

Art. 77

Abrogato

Consulenza amministrativa ad uffici all'estero - ispezioni sull'attività del cancelliere contabile e sulle agenzie consolari

In vigore dal 1 feb 2007
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 15 DICEMBRE 2006, N.307.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-01-05;18#art-77

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Consulenza amministrativa ad uffici all'estero - ispezioni sull'attività del cancelliere contabile e sulle agenzie consolari (Art. 77 Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri.) — Testo vigente | Portale Normativo