Capo II
Art. 81
Immobili e attrezzature per gli uffici all'estero
In vigore dal 5 mar 1967
Le sedi delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari, oltre a soddisfare a esigenze di prestigio, funzionalità e sicurezza, debbono essere, per caratteristiche e attrezzature, idonee a rendere agevole, spedito e sicuro il disbrigo del lavoro e ad accogliere il pubblico.
Gli uffici devono disporre in particolare di adeguate apparecchiature per la cifra, le telecomunicazioni, la riproduzione di documenti e di ogni altra attrezzatura meccanica idonea ad incrementare la produttività del personale e ad assicurare una gestione economica ed efficiente dei servizi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-01-05;18#art-81