Capo III
Art. 85
Apparecchiature per la cifra e le telecomunicazioni e attrezzature meccaniche
In vigore dal 5 mar 1967
L'Amministrazione degli affari esteri è dotata di apparecchiature per la cifra e la crittografia atte a tutelare la segretezza delle comunicazioni fra il Ministero e gli uffici all'estero.
L'Amministrazione degli affari esteri è altresì fornita di apparecchiature per telecomunicazioni, nonché dei relativi impianti ausiliari per il loro autonomo funzionamento atti ad assicurare rapidi e costanti collegamenti tra il Ministero e gli uffici all'estero. Qualora ragioni tecniche o altri motivi impediscano collegamenti diretti tra il Ministero e gli uffici situati in particolari aree geografiche, può essere costituito presso determinate rappresentanze diplomatiche o uffici consolari un centro adeguatamente attrezzato per la ricezione e lo smistamento delle telecomunicazioni.
L'Amministrazione degli affari esteri dispone delle necessarie attrezzature elettroniche e meccaniche, tra cui una tipografia riservata e un centro fotorotolitografico per le esigenze di stampa e di riproduzione delle pubblicazioni e documenti aventi carattere riservato o di particolare interesse per l'attività ministeriale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-01-05;18#art-85