Titolo IV
Art. 90
Personale direttivo e docente
In vigore dal 5 mar 1967
Al direttore dell'istituto diplomatico spetta una indennità mensile da determinarsi con decreto del Ministro per gli affari esteri di concerto con il Ministro per il tesoro. Ai componenti del Comitato direttivo spetta un gettone di presenza fissato, di concerto con il Ministro per il tesoro, nel decreto di nomina.
Gli incaricati dell'insegnamento nei corsi annuali di cui all'ultimo comma dell' ricevono il trattamento previsto per gli incaricati delle università; per corsi di minore durata la retribuzione è fissata di concerto con il Ministro per il tesoro nel decreto di conferimento dell'incarico.
Le indennità e i compensi stabiliti nel presente articolo sono cumulabili con il trattamento economico di servizio o di quiescenza e con ogni altra competenza.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-01-05;18#art-90