Titolo IV

Art. 92

Norme di attuazione

In vigore dal 5 mar 1967
Il regolamento disciplina l'ordinamento amministrativo dell'istituto, nonché l'utilizzazione da parte di esso del personale sia del Ministero sia di altre Amministrazioni. Il regolamento può determinare criteri e modalità per l'organizzazione di corsi di preparazione alla carriera diplomatica e di perfezionamento per il personale del Ministero, per l'ammissione e per la frequenza ad essi, per l'accertamento del profitto, per la concessione delle borse e dei premi di studio, per l'organizzazione di corsi di preparazione all'ammissione ad altre carriere dell'Amministrazione. Il regolamento può prevedere anche la costituzione di un internato, disciplinandone il funzionamento e le modalità di gestione anche mediante apposite convenzioni. Esso stabilisce altresì ogni altra norma necessaria per l'attuazione delle disposizioni del presente titolo e per lo sviluppo dell'attività dell'istituto. Il regolamento è emanato sentiti anche il Comitato direttivo dell'istituto ed il Consiglio di amministrazione del Ministero.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-01-05;18#art-92

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Norme di attuazione (Art. 92 Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri.) — Testo vigente | Portale Normativo