Parte SECONDA

Art. 94

Accesso alle carriere, ai ruoli e alle qualifiche speciali

In vigore dal 26 apr 2000
Alle carriere, di cui al primo comma dell', ed ai ruoli e alle qualifiche speciali, di cui al secondo comma dell', si accede, salvo quanto disposto dagli , mediante concorso. Per l'ammissione al concorso per la carriera diplomatica è richiesta la cittadinanza italiana con esclusione di ogni equiparazione e una età non superiore a 30 anni. Per essere ammessi ai concorsi relativi alle carriere gli aspiranti debbono possedere una costituzione fisica che permetta loro di sopportare qualsiasi clima ed essere esenti da imperfezioni fisiche. Ai concorsi di cui al primo comma sono ammessi i cittadini italiani che, oltre ad avere i requisiti previsti dalle norme generali per l'accesso alle carriere della pubblica Amministrazione e quelli previsti nel comma precedente, siano in possesso di diploma di laurea, di diploma di istituto di istruzione secondaria, di secondo grado, di diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado, di diploma di istruzione elementare, a seconda che i concorsi riguardino le carriere, i ruoli, le qualifiche speciali rispettivamente direttivi, di concetto, esecutivi, ausiliari. Il regolamento stabilisce: lo specifico titolo di studio per l'ammissione ai singoli concorsi; le forme delle prove, le prove tecniche e attitudinali, le materie di esame, nonché le eventuali differenziazioni in relazione alle specializzazioni delle carriere; i titoli; i criteri per la valutazione delle prove e dei titoli; la composizione delle Commissioni giudicatrici, le modalità concernenti lo svolgimento del concorso e la formazione delle graduatorie. Per le carriere che comprendono specializzazioni il bando stabilisce le specializzazioni ammesse al concorso; i posti messi a concorso possono essere ripartiti o meno tenuto conto delle specializzazioni da attribuire. In tutti i concorsi di ammissione, eccettuati quelli di ammissione alle carriere ausiliarie ed al ruolo degli operai, è richiesta la comprovata conoscenza di almeno una lingua estera. Non possono far parte della Commissione giudicatrice del concorso per l'ammissione alla carriera diplomatica i membri del Comitato direttivo e il direttore dell'istituto diplomatico, nonché i docenti di cui l'istituto si è avvalso per i corsi di preparazione nel biennio precedente al concorso. Non si può far parte della Commissione suddetta più di una volta nel corso di uno stesso triennio. Oltre alle categorie di persone elencate nell' del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono preferiti a parità di merito, dopo i coniugati con riguardo al numero dei figli, coloro che hanno prestato il servizio militare di leva. I vincitori dei concorsi di ammissione alle carriere di cui al primo comma dell' conseguono la nomina in prova. Il periodo di prova dura un anno ed è computato a tutti gli effetti come servizio di ruolo nella qualifica iniziale.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 24 marzo 2000, n. 85 ha disposto (con l'art. 18, comma 3) che "Le disposizioni contenute nell'articolo 94 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 (Accesso alle carriere, ai ruoli e alle qualifiche speciali) non si applicano per quanto riguarda l'accesso alla carriera diplomatica".

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-01-05;18#art-94

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Accesso alle carriere, ai ruoli e alle qualifiche speciali (Art. 94 Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri.) — Testo vigente | Portale Normativo