Titolo IV
Art. 89
Attivita
In vigore dal 5 mar 1967
Per il conseguimento delle sue finalità l'istituto diplomatico può tenere o organizzare corsi e svolgere ogni opportuna attività.
Esso può avvalersi della collaborazione di università, di istituti culturali ed altri enti, sia italiani che stranieri.
Il Comitato direttivo con sua deliberazione può concedere borse, previo concorso, e premi di studio a quanti partecipano ai corsi di preparazione per la carriera diplomatica, nonché contributi al personale direttivo di cui all' inviato all'interno e all'estero a seguire corsi di studio.
Su proposta del comitato direttivo il Ministro:
approva il programma annuale di attività dell'istituto, sottopostogli con almeno sei mesi di anticipo dal direttore;
conferisce per la durata di ciascun corso gli incarichi degli insegnamenti in relazione ai corsi organizzati direttamente dall'istituto;
approva, previa intesa con il Ministro per il tesoro, le convenzioni con le istituzioni indicate nel primo comma;
concede alle istituzioni suddette contributi per l'organizzazione di corsi o per attività connesse alle finalità dell'istituto;
ripartisce gli stanziamenti di cui al primo comma dell' in relazione alle diverse attività dell'istituto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-01-05;18#art-89