Titolo IV

Art. 88

Direzione

In vigore dal 5 mar 1967
Un direttore, scelto tra gli Ambasciatori e i Ministri plenipotenziari, presiede all'attività dell'istituto, con l'assistenza di un Comitato direttivo. Il Comitato direttivo è composto del direttore dell'istituto, di tre funzionari di grado non inferiore a consigliere di Ambasciata e di tre personalità della politica, della cultura e dell'economia notoriamente esperte in problemi internazionali. Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario di grado non inferiore a primo segretario di Legazione. Il Ministro per gli affari esteri provvede con suo decreto alla nomina del direttore e dei membri del Comitato. Tali nomine sono valide per tre anni e possono essere rinnovate per una sola volta.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-01-05;18#art-88

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