Capo II
Art. 84
Alloggi in immobili demaniali
In vigore dal 1 lug 2015
Qualora in immobili demaniali vi sia eccedenza di locali in relazione alle esigenze di servizio, i locali eccedenti possono essere utilizzati per alloggi del personale.
Qualora ricorrano particolari ragioni connesse con la situazione del Paese e finché le stesse permangano, il Ministero degli affari esteri può concedere in uso al personale, locali siti in immobili presi in fitto.
Con decreto del Ministro per gli affari esteri di concerto con quello per il tesoro sono determinate, di volta in volta, le singole sedi per le quali ricorrano o cessino le particolari ragioni di cui al comma precedente.
Il personale a contratto che fruisca di alloggio ai sensi del primo e secondo comma è tenuto a corrispondere all'Amministrazione un canone in misura non eccedente il quinto e non inferiore all'ottavo e, se trattisi di immobili fittati, in misura non eccedente il quinto e non inferiore al settimo della retribuzione mensile, in relazione alle caratteristiche dell'alloggio e dell'eventuale arredamento. La misura del canone è stabilita con decreto del Ministro per gli affari esteri.
COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2014, N. 190.
Note all'articolo
- La L. 23 dicembre 2014, n. 190 ha disposto (con l'art. 1, comma 319) che le presenti modifiche hanno effetto dal 1° luglio 2015.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-01-05;18#art-84