Capo II
Art. 79
Beni immobili e mobili all'estero
In vigore dal 1 gen 2014
La Direzione generale del personale e dell'amministrazione attende mediante suoi uffici alle questioni relative all'acquisto, alla costruzione ed alla locazione degli immobili all'estero destinati a uffici e residenze o comunque necessari all'attività dell'Amministrazione, nonché alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili stessi, all'arredamento ed alle attrezzature. Per quanto concerne i beni immobili e mobili destinati ad attività all'estero di competenza di altre Direzioni generali l'ufficio opera secondo le istruzioni ricevute dalle Direzioni generali stesse.
Gli uffici effettuano annualmente un esame della situazione degli immobili, di cui al precedente comma, delle attrezzature e degli arredamenti in relazione alla necessità dei servizi e elaborano un programma da sottoporre al Ministro per la più opportuna utilizzazione dei fondi all'uopo stanziati in bilancio.
Gli uffici tengono il registro degli immobili demaniali all'estero in uso all'Amministrazione, i relativi titoli e ogni documentazione concernente gli immobili stessi. Essi tengono altresì gli inventari dei beni mobili all'estero di pertinenza dell'Amministrazione.
Per i contratti di locazione passiva degli immobili di cui al primo comma, i limiti temporali indicati all', secondo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sono raddoppiati, se nel contratto è inserita la clausola di acquisto dell'immobile locato con riscatto finale o opzione acquisitiva equivalente.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-01-05;18#art-79