Sez. III
Art. 78
Assenza del capo dell'ufficio, del funzionario amministrativo e del cancelliere contabile
In vigore dal 1 feb 2007
In caso di assenza o impedimento del capo della rappresentanza diplomatica o dell'ufficio consolare le attribuzioni relative alla gestione finanziaria e amministrativa possono essere affidate, mediante provvedimento del capo della rappresentanza o dell'ufficio o, in difetto, del Ministero, al funzionario o all'impiegato che lo sostituisce ai sensi degli .
COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 DICEMBRE 2006, N.307.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-01-05;18#art-78