Sez. III

Art. 78

Assenza del capo dell'ufficio, del funzionario amministrativo e del cancelliere contabile

In vigore dal 1 feb 2007
In caso di assenza o impedimento del capo della rappresentanza diplomatica o dell'ufficio consolare le attribuzioni relative alla gestione finanziaria e amministrativa possono essere affidate, mediante provvedimento del capo della rappresentanza o dell'ufficio o, in difetto, del Ministero, al funzionario o all'impiegato che lo sostituisce ai sensi degli . COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 DICEMBRE 2006, N.307.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-01-05;18#art-78

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Assenza del capo dell'ufficio, del funzionario amministrativo e del cancelliere contabile (Art. 78 Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri.) — Testo vigente | Portale Normativo