Capo II

Art. 41

Reggenza di rappresentanza diplomatica

In vigore dal 5 mar 1967
In caso di assenza o impedimento del capo di una rappresentanza diplomatica il funzionario più elevato in grado della carriera diplomatica in servizio presso la rappresentanza assume la reggenza con la qualifica di incaricato d'affari ad interim. Egli esercita, a titolo provvisorio, le funzioni e le attribuzioni del capo della rappresentanza. In caso di mancanza in loco di funzionario della carriera diplomatica, e constatata la non convenienza di provvedere immediatamente all'invio di un funzionario della predetta carriera, il Ministro può disporre che la reggenza venga assunta dal funzionario più elevato in grado della carriera direttiva amministrativa eventualmente in servizio presso la rappresentanza. Qualora l'incarico della reggenza sia affidato dal capo della rappresentanza o, in difetto, dal Ministero ad impiegato non appartenente alle carriere direttive, le sue funzioni sono limitate alla gestione degli affari correnti o alla sola custodia degli archivi. Si applica, ove del caso, il quarto comma dell'.
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Reggenza di rappresentanza diplomatica (Art. 41 Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri.) — Testo vigente | Portale Normativo